IL GIUDICE DI PACE

    Ha    pronunciato    la    seguente    ordinanza    sul   ricorso
n. 2976/R.G./2003,  proposto  da Pedone Maria, rappresentata e difesa
dall'avv. Giovanni Cigliola;
    Contro  la  Prefettura  di  Taranto (ora Ufficio territoriale del
Governo), in persona del Prefetto in carica;
    Per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione prefettizia - prot.
66/RIC/2003  -  adottata  in  data 31 gennaio 2003 e notificata il 14
marzo  2003,  per il pagamento della sanzione amministrativa ex legge
689/1981  di  Euro  69,16,  in violazione dell'art. 7/1 del d.lgs. 30
aprile  1992,  n. 285  (codice  della  strada),  cosi' contestato dai
vigili urbani di Taranto il 21 luglio 2002;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  gli  atti  di  costituzione in giudizio, da cui risulta la
mancata   comparizione   dell'Ufficio  territoriale  del  Governo  di
Taranto;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito per la ricorrente l'avvocato Cigliola;
    Ritenuto  e  considerato  in  fatto  e  diritto  quanto segue: la
ricorrente,  con  atto  di  opposizione,  ha  chiesto  l'annullamento
dell'ordinanza-ingiunzione  emessa  dal  Prefetto  di  Taranto  il 31
gennaio  2003,  in seguito alla contestazione di infrazione al codice
della  strada  -  art.  7,  comma 1 -, avvenuta in Taranto in data 21
luglio 2002.
    Allo   stato   attuale   della  legislazione,  la  materia  sulle
violazioni  al  codice  della strada e' regolata dal d.lgs. 30 aprile
1992,  n. 285,  cosi'  modificato  ed  integrato con successive norme
ovvero  con  il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  10 agosto 2002, n. 168), con il decreto
legislativo  15 gennaio 2002, n. 9 e, da ultimo, con il decreto-legge
27  giugno  2003, n. 151 ( convertito, con modificazioni, dalla legge
1° agosto 2003, n. 214).
    Prima  delle  modificazioni  ed  integrazioni legislative portate
dalla  legge  n. 214/2003,  veniva  statuito  all'art. 204 del codice
della  strada  che  «il  prefetto,  esaminati  il  verbale e gli atti
prodotti  dall'ufficio  o comando accertatore, nonche' il ricorso e i
documenti  allegati,  sentiti  gli  interessati  che ne abbiano fatto
richiesta,   se   ritiene  fondato  l'accertamento,  "emette",  entro
sessanta   giorni,  ordinanza  motivata  con  la  quale  ingiunge  il
pagamento di una somma determinata ...».
    La   legge   1°   agosto   2003,   n. 214,  di  conversione,  con
modificazioni,   al   decreto-legge   n. 151/2003,  ha  poi  statuito
all'art. 4,  punto  2,  1-quater,  che  al  comma 1 dell'art. 204 del
d.lgs.  1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "emette,
entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "adotta, entro
centoventi       giorni       ..."       ovviamente       riferendosi
all'ordinanza-ingiunzione del Prefetto.
    Tali   disposizioni   non   possono  non  suscitare  l'attenzione
dell'odierno  giudice,  sull'indubitabile riscontro di illegittimita'
costituzionale  dell'art. 204,  c.d.s.  (  prima  e  dopo  le modiche
suddette),  in  violazione degli artt. 5 e 76 della Costituzione e in
riferimento  all'art. 2  comma  1,  lettera  d) della legge-delega 22
marzo  2001,  n. 85  (Delega  al  Governo  per la revisione del nuovo
codice  della  strada),  a  nulla  rilevando  la successione di leggi
regolatrici  della  materia,  se  e'  vero come e' vero che, ai sensi
dell'art. 14, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina
dell'attivita'   del  Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri)  si  afferma  quanto  segue:  «se la delega
legislativa  si  riferisce  ad  una  pluralita'  di  oggetti distinti
suscettibili  di  separata  disciplina,  il  Governo puo' esercitarla
mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti».
    In questo caso, il d.lgs. cronologicamente successivo alla citata
legge-delega 85/2001 e' il n. 9/2002, da cui si basano le conseguenti
citate norme di modifica ed integrazione.
    La  successione  di tali leggi non contrastano, quindi (e d'altra
parte)  con  le  disposizioni  dell'art. 76 Cost., in cui si dice che
«l'esercizio  della  finzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo  se  non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».
    Orbene,   passando   all'art.  2,  comma  1,  lettera  d),  della
legge-delega   n. 85/2001   (in  cui  si  statuisce  che  «I  decreti
legislativi   di   cui  all'art. 1  dovranno  essere  informati  agli
obiettivi di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi
economici,  sociali  ed ambientali, derivanti dal traffico veicolare,
nonche'  di  fluidita'  della circolazione anche mediante utilizzo di
nuove   tecnologie,  sulla  base  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi  ...  d) stabilire che le finzioni ordinatorie demandate ai
prefetti  vengano  attribuite  al presidente della giunta regionale o
delle  province  autonome,  fatte  salve  le  esigenze  di  ordine  e
sicurezza  pubblica»),  e  fermo  restando  che  nel  caso  di specie
l'ordinanza-ingiunzione  (di pagamento) che viene emessa dal Prefetto
non  attiene  ad  esigenze  di  ordine  e  sicurezza  pubblica  e ne'
giustifica  l'intervento  dello  Stato  in  ossequio all'art. 5 della
legge  24 febbraio 1992, n. 225 (emissione di ordinanze in materia di
protezione  civile),  bisogna  far  rilevare  che  la stessa non puo'
essere   attribuita  al  Prefetto,  ma  al  Presidente  della  giunta
regionale.
    Invero,  l'art. 204 c.d.s., nonostante la legge-delega 85/2001, e
anche  dopo la conversione del decreto-legge n. 151/2003, attuata con
la   legge  n. 214/2003,  ha  sempre  illegittimamente  demandato  al
Prefetto  le  funzioni  ordinatarie,  quando queste, invece, dovevano
essere   attribuite   esclusivamente   al   Presidente  della  giunta
regionale.
    La  circostanza  disattende, pertanto, proprio le finalita' della
legge-delega   n. 85/2001  e,  quindi,  dell'art. 76  Cost.,  che  ne
legittima  la  sua  «funzione»,  tanto  da  evidenziare,  nel caso di
specie,  un  vero e proprio eccesso di delega perpetrato dagli organi
preposti; nonche' viola l'art. 5 Cost., in quanto viene completamente
delegittimato il potere decentrato delle autonomie locali.
    Ne',  certamente, si puo' dare valenza all'assunto giuridico dato
dalla  modifica introdotta dall'art. 4, comma 1, punto 1-quater della
legge  n. 214/2003,  in  cui si attesta che «Al comma 1 dell'art. 204
del  d.lgs.  30  aprile  1992, n. 285, e successive modificazioni, le
parole:   "emette"...  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "adotta"»,
concedendo  quindi  al  Prefetto  la  sponda  per  «adottare»  e  non
«emettere»  l'ordinanza-ingiunzione, se e' vero come e' vero che, per
il   principio  di  ragionevolezza,  le  regole  di  «sussidiarieta',
differenziazione,   completezza,   omogeneita',   responsabilita'  ed
unicita'  dell'amministrazione»,  di  cui  alla  legge 15 marzo 1997,
n. 59  (e  riconosciute  in questo caso nei confronti della Regione),
non  possono legittimare una situazione di corsi e ricorsi storici in
favore dello Stato, a fronte del trasferimento dei poteri dello Stato
alle  Regioni  in materia di revisione del nuovo codice della strada.
Trasferimento  dei  poteri  che  trova asilo anche nella legge-delega
n. 85/2001.
    Pertanto,   non  e'  manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita'  costituzionale,  rilevata  con  il  ricorso  in  esame,
dell'art. 204  del  d.lgs.  30  aprile  1992,  n. 285,  e  successive
integrazioni  e modificazioni, in violazione degli artt. 5, 76 Cost.,
in riferimento all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge-delega 22
marzo  2001,  n. 85, nella parte in cui consente al Prefetto e non al
Presidente  della  giunta  regionale  l'attribuzione  delle  funzioni
ordinatorie (nella fattispecie in esame: ordinanza-ingiunzione).
    Visto,  pertanto,  il  possibile contrasto delle leggi richiamate
con  gli  artt. 5 e 76 della Costituzione; vista la sua rilevanza per
la  decisione  della  controversia,  gli  atti  devono essere rimessi
immediatamente  alla  Corte ed, in attesa della decisione di essa, il
giudizio deve essere immediatamente sospeso.